Dal diritto all’uguaglianza al diritto alla diversità: l’intesa delle comunità israelitiche
Antonio Zappino
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Relatore: Rinaldo Bertolino
2000
https://www.morasha.it/tesi/zppn/index.html
(1) ....l’ebraismo sfugge ad ogni tentativo di definizione sintetica così come a qualsiasi classificazione entro la cornice rassicurante di precisi istituti, ponendosi piuttosto come la risultante di diverse componenti, che sono inscindibili l’una dall’altra senza snaturare l’essenza del fenomeno complessivamente considerato: ebraismo, popolo ebraico ed ebrei sono i tre termini di riferimento del problema, fra di loro non opposti ma non per questo esattamente coincidenti1).
L’ebraismo, infatti, non può essere semplicemente e riduttivamente identificato come un mero corpus di dottrine e di norme costituenti una religione nel senso in cui questo termine viene comunemente inteso2), ma neppure, del resto, soltanto con la globalità delle vicende storiche e culturali di un determinato popolo, né esclusivamente con la miriade multiforme di vicissitudini e di identità individuali proprie di ogni singolo ebreo3): queste schematizzazioni, purtroppo, hanno già ampiamente dimostrato la loro perniciosità dando origine, nelle varie epoche storiche, a definizioni della realtà ebraica che sono state incentrate via via sulla contrapposizione ad una sola delle sue costituenti principali, come, per esempio, ha fatto l’antigiudaismo quando ha visto l’ebraismo come un semplice insieme di dottrine e precetti puramente religiosi ormai contraddetti da una nuova rivelazione; quando l’antisemitismo ha incentrato l’identificazione dell’ebreo sulla base dell’elemento specificamente etnico e razziale, o quando l’antisionismo ha contestato alla collettività ebraica il diritto ad avere una propria manifestazione di carattere politico e statuale4).
L’approccio a tale particolare e ricchissima realtà dovrà allora partire da una visione d’insieme del fenomeno e rinunciare alla sinteticità della definizione, presentandosi l’ebraismo come una inobliterabile simbiosi "di cultura e di religione, di tradizione e di norme di comportamento, di popolo e di storia"5), caratterizzata da una partecipazione contemporanea di momenti religiosi e culturali, di "commistione tra ethnos e dimensione cultuale, che deriva dalla tradizionale identità tra norma civile e norma religiosa"6), e in cui l’aspetto strettamente religioso, proprio in quanto sfaccettatura di una vasta e composita realtà sociale ed istituzionale che si presenta assai più articolata7), non può essere considerato isolatamente dagli altri caratteri, anche se, storicamente, proprio questa componente ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nel processo che ha portato alla costituzione prima ed al mantenimento poi di una identità ebraica8).
È così che l’ebreo impronta la propria esistenza a ciò che è molto più di una religione nella communis opinio, vero e proprio modus vivendi che impegna l’individuo in ogni momento della sua esistenza, in modo tale che non esiste nessun aspetto della vita che rimanga fuori della sfera e dell’influenza dell’ebraismo9), attraverso l’obbedienza ad un "vasto complesso di norme, volte a indirizzare la vita quotidiana dell’ebreo in tutte le sue manifestazioni, che va dai Dieci Comandamenti alla Toràh, che contiene la legge scritta, dal Talmud, che raccoglie le tradizioni e le leggi orali, alle numerose regole sulla vita matrimoniale, la proprietà fondiaria, i cibi proibiti, il riposo sabbatico"10); un sistema in cui "i concetti di "religione" e di "fede" non sono quelli più caratterizzanti, anche se difficile riesce a comprendere a chi si accosti al mondo ebraico quali ne siano i tratti più visibilmente "identificanti""11), estraneo alla "istituzionalizzazione delle credenze e dei riti" ed alla "professione di una dottrina di cui è depositario un magistero sovraordinato ai fedeli", ma fondato piuttosto "sulla credenza del Dio unico, e su una condotta di vita quotidiana ispirata ai precetti fondamentali di morale, di santità, di giustizia e solidarietà"12), e sulla "osservanza di determinate norme", invece che sulla "accettazione di una data teologia"13). Nella sostanza, un complesso di norme di comportamento, destinate ad un autentico corpo sociale, comprendente le proprie regole di organizzazione ed il proprio diritto: ed infatti, per un ebreo, la stessa nozione di libertà religiosa comporta la libertà di aderire non tanto ad una fede, quanto piuttosto ad una vera e propria legge14), intesa come regola e direttrice della propria condotta15).
Non stupisce, quindi, che l’intera tradizione giudaica ami citare ripetutamente il versetto che descrive il modo in cui il popolo, al Sinai, accolse l’offerta di alleanza con Dio proposta al popolo ebraico per il tramite di Mosè: "Tutto quanto il Signore ha detto faremo e ascolteremo"16).
Date queste premesse, emerge chiaramente la preminenza assoluta, nella "religione" ebraica, del momento sociale e collettivo-partecipativo alla vita comunitaria su quello più individuale e soggettivo, non essendo concepibile professare una tale religione a livello puramente intimistico e personale17). Proprio per questo motivo, sin dall’epoca romana gli ebrei in Italia si sono organizzati in comunità, enti territoriali autosufficienti, ed uniche formazioni sociali in grado di poter realizzare e sviluppare appieno la complessa identità religiosa, etnica e culturale dell’ebraismo, così che all’interno di esse, accanto alle attività a specifico contenuto religioso e cultuale, è normale rintracciare diverse funzioni pertinenti ad aspetti segnatamente culturali, educativi ed assistenziali18), sostanzialmente assimilabili a quelle dell’apparato dello Stato, il quale, coerentemente, nell’intesa stipulata nel 1987 ha riconosciuto all’ebraismo il carattere di confessione religiosa sui generis, ammettendo espressamente la competenza delle comunità ebraiche anche in relazione al perseguimento di finalità che - secondo i princìpi propri degli ordinamenti statali - sono da considerarsi come temporali, proprio in conseguenza della caratterizzazione dell’ebraismo come incarnazione di una collettività allo stesso tempo etnica, culturale e religiosa.
Non si deve pensare, però, che l’estrema importanza che viene in questo modo ad essere tributata alla vita comunitaria possa comportare una sorta di "azzeramento" delle singole personalità, e quindi delle possibili voci dissenzienti - che nondimeno devono esserci, in quanto ogni collettività è pur sempre la risultante di una pluralità di individui, le cui istanze possono convergere così come possono, talvolta, divergere su questioni anche non marginali -, all’interno di ogni comunità, come conseguenza dell’adesione ad un malinteso principio secondo cui la maggioranza è sovrana: infatti, le singole comunità, lungi dal fagocitare le esigenze ed i bisogni individuali dei propri membri, sono piuttosto deputate al compendio ma anche alla massima realizzazione delle molteplici istanze e bisogni dei loro appartenenti. Sintomatico è il fatto che, nel periodo che va dall’inizio degli anni Sessanta alla prima metà degli anni Settanta, quando l’obiettivo dell’adozione dello strumento dell’intesa era, per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ancora ben lontano dal conseguire piena realizzazione, nei vari Congressi ordinari e straordinari dell’ebraismo italiano indetti per sopperire in qualche modo - nell’inerzia della controparte statuale - alle esigenze di svecchiamento e di adeguamento dell’ordinamento ebraico alle nuove e mutate esigenze dei suoi membri, l’accento venne posto proprio sulla necessità di conseguire una maggiore democraticità e rappresentatività all’interno delle comunità di base, come presupposto per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo dell’effettività di quel legame reciproco che lega il singolo alla comunità di appartenenza, e la valorizzazione delle istanze dei gruppi di minoranza19)
- Cfr. P. Stefani, Introduzione all’ebraismo, Brescia, 1995, p. 11.
- Sull’oggettiva difficoltà di definire la natura religiosa dell’ebraismo, v. G. Filoramo, Prefazione, in Aa. Vv., Ebraismo, a cura di G. Filoramo, Roma-Bari, 1999, p. VII: "inteso come la religione degli ebrei, in effetti, esso si configura come una mescolanza originale di etnicità e religione. Mentre l’appartenenza ebraica, tradizionalmente coincidente con il fatto di nascere da madre ebrea, ricorda il volto etnico dell’ebraismo, la possibilità di aderirvi compiendo determinati riti d’ingresso ricorda il suo volto religioso, affidato alla libera scelta del singolo".
- Cfr. P Stefani, Gli ebrei, cit., pp. 10 s.
- Cfr., al riguardo, ancora P. Stefani, Introduzione all’ebraismo, cit., pp. 12 s.
- Così G. Disegni, Ebraismo e libertà religiosa in Italia, cit., p. 81.
- R. Botta, L’attuazione dei princìpi costituzionali e la condizione giuridica degli ebrei in Italia, cit., p. 163.
- Cfr. D. Tedeschi, Presentazione della intesa con lo Stato al congresso straordinario dell’Unione delle comunità israelitiche italiane, cit., p. XVII.
- Cfr. P Stefani, Gli ebrei, cit., p. 14.
- Cfr. D. Tedeschi, Presentazione della intesa con lo Stato, cit., p. XVII.
- Così G. Disegni, Ebraismo e libertà religiosa in Italia, cit., p. 81.
- G. Disegni, Ebraismo e libertà religiosa in Italia, cit., p. 81.
- Il pensiero espresso, insieme ai due precedenti, viene così formulato da G. Sacerdoti, Ebraismo e Costituzione: prospettive di intesa tra comunità israelitiche e Stato, in Aa. Vv., Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive, a cura di C. Mirabelli, Milano, 1978, p. 86.
- Così R. Bertolino, Ebraismo italiano e l’intesa con lo Stato, cit., p. 560.
- Nell’opinione registrata nel capitolo V,21 del trattato Pirqè Avòt, del quarto ordine della Mishnàh, si legge infatti: "volgi la legge e rivolgila, tutto è in essa. Invecchia e logorati in essa, ma non allontanartene, perché non c’è regola di condotta migliore". Cfr. F. Manns, Leggere la Mishnàh, Brescia, 1984, p. 201.
- Cfr. R. Bertolino, Ebraismo italiano e l’intesa con lo Stato, cit., p. 560.
- Esodo, 24,7. Cfr. P. Stefani, Gli ebrei, cit., p. 28, che precisa che "non è affatto errato sostenere che, nell’ebraismo, la messa in pratica dei precetti e la determinazione della regole che presiedono alla loro esecuzione rappresentino la forma principale di esegesi biblica", tanto che si è più volte sostenuto la religione ebraica consistere, più che in una "ortodossia" (retta dottrina), piuttosto in una "ortoprassi" (retto modo di agire). Cfr. anche R. Bertolino, Ebraismo italiano e l’intesa con lo Stato, cit., p. 560, e G. Fubini, Le costanti della cultura ebraica (ovvero, una visione dell’ebraismo), in RMI, 1993/1-2, p. VIII.
- Cfr., al riguardo, M. F. Maternini Zotta, L’ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli, Milano, 1983, p. 191.
- Cfr. V. Pedani, Note sul ruolo dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, in DE, 1998, II, p. 418.
- Cfr., al riguardo, G. Fubini, La condizione giuridica dell’ebraismo italiano, cit., p. 133.